Proroga dell’istituzione dell’Area Pedonale in Località Centro Storico fino al 24 agosto 2025

Considerato che l’esperienza maturata nel periodo di applicazione dell’Area Pedonale ha evidenziato ricadute positive sia sul piano della sicurezza stradale, sia sulla fluidità della circolazione veicolare nelle vie limitrofe, sia sul miglioramento della vivibilità del centro urbano, a beneficio dei residenti, delle attività commerciali e dell’attrattività turistica, si proroga dell’istituzione dell’Area Pedonale in Località Centro Storico fino al 24 agosto 2025

Data:

14 Agosto 2025

Tempo di lettura:

4 min

Testo completo della notizia

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI

Proroga dell’istituzione dell’Area Pedonale in Località Centro Storico fino al 24 agosto 2025 – Conferma prescrizioni vigenti. 

PREMESSO
• che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 64 del 03/06/2025 è stata istituita, in via sperimentale, un’Area Pedonale permanente 0-24 nel Centro Storico di Aci Bonaccorsi, nelle modalità e prescrizioni di cui all’atto medesimo;
CONSIDERATO
• che l’esperienza maturata nel periodo di applicazione dell’Area Pedonale ha evidenziato ricadute positive sia sul piano della sicurezza stradale, sia sulla fluidità della circolazione veicolare nelle vie limitrofe, sia sul miglioramento della vivibilità del centro urbano, a beneficio dei residenti, delle attività commerciali e dell’attrattività turistica;
• che l’istituzione dell’Area Pedonale si pone in linea con gli obiettivi di mobilità sostenibile e di regolamentazione equilibrata della viabilità urbana, tutelando al contempo la sicurezza dei pedoni e la fruizione degli spazi pubblici;
• che, a seguito della riprogrammazione della manifestazione “Kids Summer 2025” inizialmente prevista per il 13/08 e rinviata al 20/08, si rende necessario garantire la disciplina viaria stabilita per l’Area Pedonale fino al termine della nuova programmazione;

VISTO
• l’art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che definisce l’area pedonale e le relative possibilità di regolamentazione;
• l’art. 7, comma 9, del medesimo Codice, che attribuisce ai Comuni la competenza a delimitare e regolamentare le aree pedonali, prevedendo eventuali deroghe e limitazioni;
• l’art. 9 del Codice della Strada, che disciplina la delimitazione di aree pedonali e ZTL tenendo conto degli effetti sulla sicurezza, salute, ordine pubblico e patrimonio ambientale e culturale;
• l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
• lo Statuto comunale vigente;

RITENUTO opportuno prorogare l’efficacia del provvedimento istitutivo dell’Area Pedonale, mantenendo tutte le prescrizioni, modalità e deroghe già previste dalla Deliberazione di Giunta n. 64/2025, al fine di garantire la continuità degli effetti positivi riscontrati e assicurare il corretto svolgimento della manifestazione “Kids Summer 2025” programmata per il 20/08/2025;

ORDINA

1. DI PROROGARE l’efficacia dell’Area Pedonale in Centro Storico di cui alla Deliberazione di Giunta n. 64/2025, fino al 24 agosto 2025, confermando integralmente le prescrizioni e modalità di accesso ivi previste.
2. DI MANTENERE le deroghe e le fasce orarie di accesso per carico/scarico merci e per i veicoli autorizzati, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta n. 64/2025.
3. DI DEMANDARE Servizio di Polizia Municipale l’adozione di ogni atto necessario all’esecuzione della presente proroga;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92.

Il presente atto, si notifichi:
- mediante pubblicazione all’Albo Pretorio (per la durata di gg. 15) e mediante la collocazione della prescritta segnaletica 48 ore prima dell’inizio della esecuzione della presente a cura dell’Ufficio Comunale preposto;
- Agli organi di Polizia Stradale aventi competenza sul territorio interessato.
- Azienda Siciliana Trasporti ( AST) di Catania.


AVVERTE ALTRESI’


Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, contro la presente ordinanza è ammesso:
• ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.);
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Aci Bonaccorsi, li 14/08/2025
       

    IL Responsabile del procedimento
             f.to Isp. Antonio Ferrara
                                                                                                                 IL Responsabile dell’Area Affari Generali

                                                                                                                                        ad interim
                                                                                                                     f.to Dott.ssa Claudia Maria Gualato

A cura di

Ufficio Viabilità e Controllo del Territorio

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Ultima revisione: 14 agosto 2025